SIGLATO IL PRIMO CCNL PER LAVORATORI DELLO SPETTACOLO IN COOPERATIVA

Il 6 novembre 2014 è stato firmato a Roma, tra i settori Cultura di Cgil, Cisl, Uil e Legacoop, Confcooperative e AGCI settore Cultura, il primo CCNL per lavoratori dello Spettacolo in Cooperativa.
Una tappa storica per un settore produttivo straordinario ma spesso abusato, un punto di inizio per il pieno riconoscimento del valore economico e sociale del lavoro di artisti, tecnici e amministrativi dello spettacolo, uniti insieme in un contratto organico valido in tutto il paese, che avrà forza di legge tra le parti e che porterà regole certe nel mercato e nei rapporti di lavoro, che stabilisce che il carattere di professionisti di settore.
Sono disciplinati il lavoro intermittente, l’apprendistato, il diritto alla sicurezza e integrità dei lavoratori, lavoro a distanza, tabelle retributive da cui deriveranno tabelle minime di settore. Ma soprattutto definisce professioni dello spettacolo per troppo tempo sconosciute. Senza di loro non ci sarebbe musica, arte, teatro, danza.

Introduzione nel settore di regole certe ed omogenee, che avranno forza di legge, non solo per cooperative e imprese sociali, ma per tutti i soggetti produttivi del settore, che di conseguenza eserciteranno l’attività in un clima di concorrenza leale.

Questi alcuni dei punti rilevanti del nuovo CCNL per lavoratori dello spettacolo in cooperativa.

 

Definizione di profili formativi dello spettacolo, specifici per mansioni, fino ad oggi sconosciute o ignorate.
In allegato al CCNL, vengono riportate, in italiano e in inglese, le schede con la descrizione della attività svolta, con la definizione dei percorsi formativi individuati per ottenere la qualifica professionale.
Introduzione di condizioni effettive esistenti sul mercato, sostenibili per le cooperative, dal punto di vista economico, che garantiscono al contempo le tutele dei lavoratori.

E’ un contratto organico che regolamenta i rapporti di lavoro di tutti i soggetti impegnati nella produzione: amministrativi, tecnici, artisti, intrattenitori, organizzatori, tutti con la medesima dignità e importanza.  Nella lettera di assunzione verrà indicato il livello di inquadramento assegnato, mentre le mansioni possono essere indicate in termini generali essendo frequente nel settore la polifunzionalità. Questo permette, anche ai lavoratori, di spaziare da una mansione ad un’altra all’interno di una classificazione ben definita. (nelle cooperative, spesso, il regista fa anche l’attore, ma anche l’impiegato che segna le presenze e, all’occorrenza, canta e fa il fonico).

E’ prevista la possibilità di stipulare contratti di apprendistato anche stagionali, sia per impiegati che per artisti e tecnici dello spettacolo. Questo permetterà ai giovani di entrare nel mondo del lavoro con retribuzioni ridotte e contributi ridotti o azzerati. La qualifica conseguita sarà valida ai fini della
certificazione professionale.
E’ previsto il Lavoro intermittente per artisti e tecnici addetti alle produzioni di spettacolo e culturali in genere: anche nel caso di modifica o cancellazione della norma sul lavoro intermittente nel settore sarà possibile farvi ricorso.
E’ previsto il lavoro intermittente per attività di insegnamento e formazione di discipline artistiche e tecniche.

E’ prevista la possibilità di ridurre a 8 le 11 ore di riposo continuativo giornaliero per tecnici e addetti alle produzioni.

E’ prevista la possibilità di utilizzare orari di lavoro flessibili in tournee o in occasione di produzioni: banca ore e orari multiperiodali.

Possibilità di assumere tirocinanti tecnici e artisti e allievi tecnici e attori, che permetterà paghe giornaliere con costo ridotto per lavoratori non ancora qualificati.

Nei contratti individuali di assunzione possono essere concordati compensi per diritti d’autore e d’immagine, con gli sgravi contributivi.

Sono previsti e disciplinati il Telelavoro e il lavoro a distanza (anche presso il domicilio del lavoratore) per la produzione di manufatti o prodotti funzionali allo spettacolo (spartiti, costumi, montaggi audio e video, piccoli manufatti, liuteria, ecc.). La retribuzione viene concordata, di volta in volta, in relazione al risultato concordato, senza vincoli di orario.

E’ previsto un codice disciplinare “di settore” con conseguenti sanzioni.

Vengono descritte le modalità di gestione delle assenze, delle aspettative, delle tutele per maternità e congedi per genitori con conseguenti indennità.

Viene ribadito il diritto alla Sicurezza sul lavoro e all’integrità dei lavoratori, con individuazione della fonte per le buone prassi di settore.

Vengono definite le Paghe giornaliere per lavoratori a giornata per lavoratori a tempo determinato inferiore a 12 mesi, con indennità forfettaria del 25,30%, a titolo di maggiorazioni per i ratei di 13a mensilità, TFR, ferie non godute. In caso di prestazioni a orario ridotto, le paghe giornaliere non potranno essere inferiori alla metà del compenso giornaliero (3,30 ore).