Aliquota Iva al 5% per le cooperative sociali, esenzione per le onlus e Iva ordinaria per le altre cooperative non sociali e non onlus. Sono le misure previste dalla legge di Stabilità 2016 per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Con il documento di prassi, inoltre, l’Agenzia fornisce chiarimenti sulla decorrenza delle nuove disposizioni.
Platea più ampia per l’aliquota ridotta – La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA. Infine, rispetto alla precedente normativa, possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% anche le prestazioni erogate nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio – La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l’applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Per individuare sotto il profilo temporale la disciplina applicabile ai rinnovi, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento.