Il Tribunale di Milano ha condannato Bernardo Caprotti e la sua catena distributiva
per concorrenza sleale denigratoria nei confronti di Coop Liguria.
La somma del risarcimento sarà devoluta all’Ospedale Gaslini di Genova
Bernardo Caprotti ed Esselunga condannati per concorrenza sleale denigratoria, mentre non sussistono gli estremi per la diffamazione. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, che obbliga la catena distributiva e il suo proprietario a versare a Coop Liguria 50 mila euro a titolo di risarcimento, in seguito alla pubblicazione, nel 2007, del libro “Falce e carrello”.
Caprotti, autore del volume, in un capitolo dedicato espressamente a Coop Liguria, ha attribuito alla Cooperativa comportamenti scorretti di pressione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e protezioni improprie derivanti da supposte agevolazioni fiscali. Il giudice ha ritenuto che queste ed altre affermazioni non abbiano configurato il reato di diffamazione, riconoscendo prevalente il diritto di critica, che non obbliga a una ricostruzione fedele dei fatti. Il Tribunale, invece,ha ravvisato una palese violazione delle norme che regolano la concorrenza: stando alla sentenza, infatti, Caprotti “ha posto in essere un’attività denigratoria nei confronti di Coop Liguria, nell’interesse della propria impresa e a danno di quella concorrente” e “ha interposto fra i consumatori e i fatti un proprio messaggio denigrante”.
Giudicando impossibile valutare l’ammontare dei danni materiali derivanti dall’azione di Esselunga e di Caprotti, il giudice ha deciso di condannarli a versare soltanto il risarcimento del danno non patrimoniale (quello arrecato all’immagine, alla reputazione e all’onore), quantificato in 50 mila euro, che Coop Liguria devolverà all’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini. Esselunga e Caprotti dovranno anche pagare a Coop Liguria un terzo delle spese processuali e pubblicare il dispositivo della sentenza a mezzo stampa con caratteri doppi.
«La sentenza è positiva – commenta il Presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini – perché il giudice ha riconosciuto la scorrettezza di Esselunga e di Caprotti e la correttezza del nostro operato, tutelando la nostra reputazione e onorabilità. Sul punto più agitato nella polemica, e cioè l’acquisto dell’immobile di Genova Rivarolo, per il quale a Esselunga fu negata dal Comune di Genova l’autorizzazione all’apertura di un supermercato, la sentenza chiarisce che gli atti di diniego dell’Amministrazione comunale non furono affatto un ‘sopruso’, come sostenuto da Bernardo Caprotti, ma atti giudicati corretti da una sentenza del Tar, verso i quali Esselunga non ricorse ulteriormente al Consiglio di Stato. La sentenza, inoltre, stabilisce che il successivo contratto di vendita a Coop Liguria dell’immobile fu il frutto di una libera negoziazione tra le parti, avvenuta peraltro su richiesta di Esselunga».
fonte: Coop