Con la lettera circolare n.224402 del 25 novembre 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, in considerazione dei problemi tecnici sopraggiunti per l’acquisizione della PEC nei territori, il mancato rispetto della data del 29 novembre 2011 prevista per la comunicazione al Registro Imprese della PEC non comporta alcuna sanzione in capo al legale rappresentante dell’impresa.
E’ consentito che l’adempimento possa essere eseguito “fino all’inizio del nuovo anno”.