Le nuove norme prevedono una migliore solvibilità e consentono alle imprese maggiore liquidità anche al fine di promuovere maggiore innovazione e l’occupazione Mirano, inoltre, a garantire trasparenza e parità di condizioni. Stabiliscono inoltre periodi di verifica e la decorrenza del tasso di interesse allo scadere dei 30 giorni. In particolare nel caso di rapporti business-to-business il periodo è di 30 giorni a meno che non risulta diversamente stabilito nel contratto. Se entrambe le parti sono d’accordo, è possibile arrivare a 60 giorni. Il periodo di pagamento può essere prorogato oltre i 60 giorni solo se espressamente concordato con il creditore e il debitore nel contratto e purché questo non vada a scapito del creditore. Nel caso di public-to-business il periodo di pagamento è sempre di 30 giorni e non oltre il limite massimo di 60 giorni, termine che deve essere espressamente concordato e obiettivamente giustificato nel contratto. Gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria possono scegliere un periodo fino a 60 giorni. Questo a causa della particolare natura di questi enti finanziati attraverso i rimborsi nell’ambito dei sistemi di sicurezza sociale. Per quanto concerne tasso di interesse e risarcimento, il Parlamento ha spinto il Consiglio ad accettare un tasso di interesse previsto dalla legge maggiorato di almeno l’8%. Il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo fisso di 40 euro, come compensazione per i costi di recupero. Il periodo di verifica per accertare che i prodotti o servizi siano conformi a quanto specificato nel contratto è fissato a 30 giorni. Questo periodo può essere prorogato nel caso di appalti particolarmente complessi, ma solo se espressamente indicato e purché non arrechi danno al creditore.
La direttiva dovrà essere recepita dagli stati membri entro 24 mesi.
LegacoopServizi: Nota interna su approvazione del parlamento europeo della direttiva sui ritardi pagamento