Nel 2013 fu abolita l’Imu sia per i terreni sia per i fabbricati rurali. Nel 2014 torna l’Imu sui terreni, anche in collina, e viene introdotta la Tasi sui fabbricati rurali. Resta il rebus delle scadenze.
La questione dell’esenzione per i terreni e i fabbricati agricoli si era già posta con l’Imu.
L’Imu era stata introdotta da Tremonti ed era entrata in vigore sotto il governo Monti, nel gennaio 2012, coinvolgendo anche il settore agricolo, anche se con aliquote agevolate.
Nel 2013 il governo Letta aveva cancellato l’Imu con decreto per terreni agricoli e fabbricati strumentali. Fu dovuta solo la Mini Imu, ovvero l’aliquota maggiorata dai Comuni rispetto a quella base prevista dal governo.
La legge di stabilità 2014 ha però cambiato le carte in tavola per quest’anno. E’ stata reintrodotta l’Imu per i terreni agricoli, con un coefficiente di rivalutazione di 75 per i terreni condotti da coltivatori diretti o agricoltori, 130 il coefficiente per gli altri. E’ anche stata introdotta la Tasi, tassa sui servizi indivisibili, per i fabbricati rurali, fissando l’aliquota all’1 per mille.
Ora il governo Renzi ha ratificato l’esenzione dei terreni agricoli dal pagamento della Tasi ma ha contemporaneamente previsto una riduzione della base d’esenzione per i terreni agricoli in aree svantaggiate e montane. Secondo voci di corridoio saranno considerati svantaggiati solo i terreni siti sopra gli 800 metri sul livello del mare, penalizzando così gran parte dell’agricoltura collinare italiana.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2014 il provvedimento 41/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha fissato come regola generale che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale del terreno anche se per il 2013 è dovuta esclusivamente la mini Imu:
– per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per i quali è dovuta la mini Imu per l’anno 2013 nel quadro A non va compilata la colonna 9 “Imu non dovuta” e il reddito dominicale del terreno non affittato non è assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali;
– per i terreni ricadenti in aree montane o di collina e terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, esentati dall’Imu 2013 il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, deve essere assoggettato all’Irpef e alle relative addizionali, e pertanto va compilata la colonna 9 “Imu non dovuta” del quadro A; in particolare, per i terreni di coltivatori diretti e Iap deve essere indicato il codice “2”.
E le scadenze di pagamento? Previste due scadenze, il 16 giugno e il 16 dicembre ma, causa rinnovo di molte amministrazioni, gran parte dei Comuni sarebbe nell’impossibilità di deliberare eventuali aumenti delle aliquote entro il 23 maggio, come stabilito. In questo caso il governo sta pensando a uno slittamento della scadenza della prima rata al 16 settembre.
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