In merito agli 8 euro riparametrati che, in forza del CCNL del 1 luglio 2014, le imprese applicanti il contratto edile cooperativo devono versare a Cooperlavoro, si comunica che:
1) I versamenti sono trimestrali (come da Statuto COOPERLAVORO) ma possono essere effettuati anche mensilmente;
2) Non è dovuta la “quota di iscrizione al Fondo” per i lavoratori risultanti NON iscritti allo stesso alla data del 31 dicembre 2014 (accordo del 9.12.14);
3) I versamenti vanno fatti direttamente a COOPERLAVORO e NON per il tramite delle CASSE EDILI, NON per il tramite di alcuna Cassa Edile, anche del sistema ANCE; da ciò ne consegue che il versamento degli 8 euro, per le cooperative applicanti il loro Ccnl, non rileva per la certificazione della regolarità contributiva.
4) Per trasparenza e correttezza comunque con gli altri sistemi (industriali, artigiani, Prevedi), l’impresa cooperativa, nell’apposito campo del MUT, specificherà l’importo dovuto, dichiarando che lo verserà a COOPERLAVORO;
5) Compendio di tutto è il Vademecum applicativo, trasmesso dalla CNCE ed edito a sei mani;
6) Per i Somministrati non c’è stata una risoluzione univoca tra chi sosteneva che il contributo fosse dovuto perchè i lavoratori applicano il CCNL edile; e chi invece li voleva esonerare, in quanto non dipendenti di un’impresa edile e in quanto per questi ultimi non si sarebbe potuto prospetticamente costituire una posizione pensionistica integrativa di qualche rilievo. Si è in attesa di una risposta del CNCE ai primi inevitabili quesiti su tale questione.
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Accordo attuativo Prevedi Cooperlavoro 18 novembre 2014 (3)