CONTRIBUTI DI VIGILANZA BIENNIO 2021-22: PUBBLICATO IL DECRETO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2021, serie generale n. 197, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui viene determinato l’importo del contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle Banche di Credito Cooperativo e dalle Società di Mutuo Soccorso per il biennio 2021-2022, con scadenza per i pagamenti fissata al 16 novembre 2021.
Il provvedimento individua, per ciascuna categoria, più fasce di riferimento. Cinque quelle indicate per le società cooperative (articolo 1), sulla base di tre parametri (numero dei soci, capitale sottoscritto e fatturato) per importi da 280 euro (fino a 100 soci), 680 euro (da 101 a 500 soci), 1350 euro (sopra i 500 soci e un fatturato da 300mila e 1 milione di euro), 1750 euro (oltre 500 soci e un fatturato compreso tra un milione e 2 milioni di euro) e 2380 euro (oltre 500 soci e un fatturato superiore a 2 milioni).
Nel caso delle Cooperative edilizie, il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile e il valore di produzione. I contributi sono aumentati del 50% per le Cooperative sottoposte a vigilanza annuale, del 30% nel caso di Cooperative sociali e del 10% per le Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi. L’aumento del 50% si applica anche alle Cooperative iscritte all’Albo nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste all’articolo 15 della legge n. 59 del 1992 in materia di società cooperative, nel caso in cui abbiano avviato o realizzato un programma edilizio.
Tre gli scaglioni contributivi individuati per le Banche di Credito Cooperativo (articolo 2), sulla base del numero dei soci e del totale attivo: 1980 euro per chi ha fino a 980 soci e 124 milioni euro di totale attivo, 3745 euro per quelle con soci compresi tra 981 e 1680 e un totale attivo tra 124 milioni e 290 milioni di euro, 6660 euro per BCC con più di 1680 soci e oltre 290 milioni di euro attivi.
Tre, infine, le fasce individuate per le Società di Mutuo Soccorso (articolo 3), sulla base del numero dei soci e i contributi mutualistici: 280 euro per società con un massimo mille soci e contributi fino a 100mila euro, 560 euro da mille a 100 mila socie e contributi compresi tra 100mila e 500mila euro, 840 euro per quelle con più di 100mila soci e oltre 500mila euro di contributi.
L’articolo 4 chiarisce che l’importo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2020 o al bilancio chiuso nel corso dello stesso esercizio. Una serie di eccezioni sono previste all’articolo 5: le Cooperative, Banche di Credito Cooperativo e Società di Mutuo Soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021/2022 saranno tenute al pagamento del contributo minimo, mentre per tutti i soggetti di nuova costituzione il termine di pagamento è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, con importo determinato sulla base dei parametri rilevati al momento dell’iscrizione.
Sono invece esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le Banche di Credito Cooperativo e le Società di Mutuo Soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2021. Come indicato all’articolo 6, i contributi dovuti al Mise dovranno essere pagati esclusivamente con modello F24, tramite l’Agenzia delle Entrate, con indicazione dei relativi codici.
I contributi dovuti alle Associazioni Nazionali di Rappresentanza (articolo 7) sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse. Il termine per il versamento dei contributi (art. 9) è fissato entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale e cioè dal 16 novembre 2021.
Fonte: Legacoop Bologna