CORONAVIRUS: DAL MINISTERO DELL’INTERNO LA NUOVA AUTODICHIARAZIONE E LA CIRCOLARE AI PREFETTI SULLA FASE 2

È online il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, valido dal 4 maggio 2020. Lo fa sapere il Viminale in un comunicato che chiarisce che la vecchia autocertificazione può essere ancora utilizzata, barrando le specifiche non più attuali: non è più valida la precisazione secondo cui l’assoluta urgenza giustifica gli spostamenti in Comuni diversi mentre la situazione di necessità giustifica i soli movimenti all’interno dello stesso Comune per esigenze quotidiane e per brevi distanza. Aumenta inoltre lo spazio lasciato libero per spiegare il motivo dello spostamento.
È inoltre disponibile dal 3 maggio la circolare indirizzata alle Prefetture che contiene le indicazioni operative relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, sul contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. “L’obiettivo del nuovo quadro di regole”, spiega il documento, “è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori”.
Di seguito una sintesi dei chiarimenti sul DPCM contenuti nella circolare:

  • Sugli spostamenti. Il DPCM rinnova la precedente normativa prevedendo come giustificati gli spostamenti per incontrare congiunti, purché si rispetti il divieto di assembramenti, il distanziamento di almeno un metro e vengano usate protezioni delle vie respiratorie. Per congiunti si intendono i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e affetti. Viene poi ribadito il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovano salvo che per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: una volta fatto rientro, non ci si può spostare fuori dalla regione in cui ci si trova se non ricorrono i tre motivi legittimi.
  • Sulle aree pubbliche e private. Viene confermato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Vengono riaperti parchi, ville e giardini pubblici conferendo al Sindaco il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree in cui divieto di assembramento e rispetto del distanziamento non possono essere rispettati.
  • Sull’attività motoria e sportiva. Il DPCM reintroduce l’attività sportiva tra quelle consentite, sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti) e rimuove il limite della prossimità alla propria abitazione.
  • Sulle attività commerciali al dettaglio. Il DPCM conferma il regime di sospensione delle attivi al dettaglio, da cui sono esclusi generi alimentari e di prima necessità e il commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
  • Sulla ristorazione. Confermata la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio e viene permessa la ristorazione con asporto, con il rispetto degli obblighi di sicurezza e il divieto di consumare prodotti nei locali.
  • Sulle attività produttive industriali e commerciali. Il DPCM amplia il novero delle attività consentite, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell’Allegato 3 al DPCM del 10 aprile e ricomprendendo ulteriori attività all’interno delle tipologie identificate dai codici. Dunque risultano comprese nell’Allegato 3 anche le attività la cui prosecuzione era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto. Il MISE ha comunque il potere di modificare l’elenco con proprio Decreto. Viene inoltre subordinata la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza sottoscritto il 24 aprile da Governo e Parti Sociali, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva, che viene sostituita da un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni. La circolare sollecita dunque i Prefetti a costituire nuclei a composizione mista che prevedano l’apporto di personale dei Vigili del fuoco, dell’INL dei Carabinieri e delle ASL. Le violazioni accertate sono punite ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legge 19/2020, che prevede sanzioni amministrative salvo che il fatto costituisca reato. La circolare chiarisce poi che l’obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente per le attività sospese con lo scopo di ammettere l’accesso ai locali aziendali per attività di vigilanza, manutenzione, pulizia, gestione dei pagamenti e spedizione.
  • Altre misure. La circolare ricorda infine che in base al DPCM vige l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, solo i minori di sei anni non sono soggetti all’obbligo. Il DPCM, spiega la circolare, rinnova inoltre l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informando il Viminale, l’esecuzione delle misure introdotte.