Pubblichiamo le copie degli emendamenti presentati venerdì da Vincenzo Vita, vice presidente della Commissione cultura del Senato sulla Legge di stabilità volti a introdurre:
- la rimozione del punto 5 primo comma art. 40 R.D.lgs 1827/1935 che esclude gli artisti dall’ assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- modifiche alla legge sulle “fondazioni” per consentire l’estensione dei finanziamenti alle cooperative culturali.
La Costituzione Italiana, all’articolo 38, secondo comma, stabilisce che «I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» e il Parlamento europeo, nella proposta di risoluzione del 25 febbraio 1999, ha invitato gli Stati membri a “garantire una protezione sociale adeguata che permetta agli artisti di essere assicurati durante i periodi in cui non percepiscono alcuna retribuzione”.
Al contrario l’articolo 40, primo comma, numero 5°, del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 stabilisce che non è soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria “il personale artistico, teatrale e cinematografico”. In base al R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, non sono considerati appartenenti al personale artistico, teatrale e cinematografico agli effetti dell’art. 2, n. 5, del R.D. 3158/1923 tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.
Pubblichiamo inoltre l’ interrogazione presentata dalla senatrice Maria Pia Garavaglia il 27 settembre scorso per l’abrogazione del comma 5 art. 40 RDL 1827/1935.